L’obbligo di proteggere le persone apolidi si traduce in un implicito obbligo di doverle preventivamente identificare, proprio al fine di garantire loro adeguata protezione. A questo fine, alcuni Paesi si sono dotati di procedure per la determinazione dello status di apolide.
Per garantire il godimento dei diritti elencati dalla Convenzione di cui sono titolari le persone apolidi, l’Italia ha istituito una procedura per il riconoscimento dello status di apolidia esperibile in via amministrativa o giudiziaria.
La procedura per la certificazione in via amministrativa attestante lo status di apolidia, disciplinata dall’art. 17 del D.P.R. n. 572/93 “Regolamento di esecuzione della legge 91/92”, è competenza del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione.