Per le aziende

Alla luce dell’impegno che l’UNHCR assume in situazioni di conflitti armati, calamità pubbliche e naturali, le donazioni effettuate dalle aziende godono di ampi benefici fiscali.
Infatti, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 133 del 1999 e del correlato DPCM del 20 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000:

  • le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dell’UNHCR possono fruire dell’integrale deduzione dal reddito di impresa;
  • qualora l’erogazione avvenisse attraverso la cessione gratuita di beni dell’impresa, questi non si considererebbero destinati a finalità estranea all’esercizio di impresa;
  • i trasferimenti dei beni di cui ai precedenti due punti non sono soggetti all’imposta sulle donazioni.

Per le persone fisiche

Per le erogazioni liberali in denaro a favore dell’UNHCR, le persone fisiche non imprenditori possono usufruire della detrazione d’imposta ai fini dell’IRPEF pari al 26% con il limite delle erogazioni stesse di € 30.000,00 (cfr. comma 1.1 dell’art.15 del D.P.R. n. 917 del 1986 – TUIR).

Ai sensi dall’art. 138, comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, “Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis (richiamo normativo da intendersi oggi riferito agli oneri trasposti nell’articolo 15, comma 1.1, n.d.r.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite di soggetti identificati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 5 luglio 2000”.

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR, la detrazione (nella percentuale dovuta) varia in base all’importo del reddito complessivo del donatore: la detrazione piena (26% dell’erogazione effettuata nei limiti dei 30.000,00 di erogazione) spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro mentre, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa vale quanto più sopra esposto con riferimento ai donatori-Aziende.

 

Per gli enti non commerciali

Gli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR possono usufruire di una detrazione di imposta ai fini IRES pari al 19% delle erogazioni effettuate, con il limite delle erogazioni stesse di € 30.000,00 (cfr. comma 1 dell’art.147 del TUIR).

 

Documenti necessari per la detraibilità

La detrazione (o la deduzione) è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, carte di credito, assegni bancari e circolari) e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.

È fondamentale, a tal fine, il possesso della documentazione originale dei versamenti in oggetto (matrici di bollettini di conto corrente postale, estratto conto bancario o della carta di credito, ecc.), unitamente alle correlate attestazioni rilasciate dall’UNHCR, da allegare alle eventuali richieste della detrazione fiscale da presentare a CAF o altri soggetti abilitati.

Non è possibile detrarre (o dedurre) contributi effettuati in contanti, anche se ne viene rilasciata ricevuta.

 

Riferimenti legislativi

Ai sensi dall’art. 138, comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis (richiamo normativo da intendersi oggi riferito agli oneri trasposti nell’articolo 15, comma 1.1, n.d.r.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite di soggetti identificati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 5 luglio 2000”.

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133:

1. Sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

2. Non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 53(oggi art. 85, n.d.r.), comma 2, e 54 (oggi art. 86, n.d.r.), comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.

3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all’imposta sulle donazioni.

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con riferimento ad entrambe le disposizioni sopra citate, si veda il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, rubricato “Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all’art. 27, comma 3, della L. 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano”, il quale annovera espressamente le “organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro” categoria alla quale è riconducibile anche l’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati (UNHCR).

 

Donazioni di immobili

Per sondare le modalità per donare un immobile all’UNHCR, contattate Giovanna Li Perni allo 06 80212327, [email protected].

 

Ulteriori informazioni

In ogni caso, si consiglia di consultare il consulente fiscale di propria fiducia per una corretta individuazione delle agevolazioni spettanti.

Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattare il Servizio Sostenitori chiamando il numero verde 800 29 80 00 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00.